Ti trovi in: Sportello Legale
Sportello Legale
L'AVVOCATO RISPONDE
Nello sportello legale sarà presente:
Finalità dello studio legale on line:
servizio permanente volto a tutelare l’immagine e la professionalità dei medici da tutte quelle dichiarazioni di chiaro contenuto diffamatorio espresse dagli organi di informazione; assistenza legale e pareristica per tutti i casi di responsabilità civile e penale del medico;azioni di recupero crediti nei confronti di terzi (privati – enti – regioni – province – comuni);tutela rapporti e interessi con la proprietà (mobbing e tutela contratto di lavoro – cause di lavoro); tutela giuslavoristica;tutela dei medici nei rapporti con le compagnie assicurative per ogni tipo di responsabilità;assistenza legale e pareristica per problematiche attinenti I.R.A.P. e altre imposizioni.Cassi (CIMO-ASMD). Colpa professionale: e’ ora di cambiare. I medici cosi’ non possono piu’ lavorare.
23 10 2009 - 11:49:54 | articolo letto 26 volte
Cassi (CIMO-ASMD). Colpa professionale: e’ ora di cambiare. I medici cosi’ non possono piu’ lavorare.
“Adesso davvero basta: o si cambiano le regole, e quindi una riforma del codice penale per gli aspetti relativi al rischio medico, o i medici non avranno più la serenità e la tranquillità di svolgere la loro professione. E non certo per colpa loro !”
È quanto ha dichiarato il Dott. Riccardo Cassi, Presidente Nazionale CIMO-ASMD, intervenendo a Nola ad una tavola rotonda, organizzata da CIMO Campania, sul contenzioso medico legale.
“Il rischio professionale spesso dipende da una serie di conseguenze dove lo stesso medico entra solo marginalmente, a livello di responsabilità – prosegue Cassi – o non c’entra affatto: disfunzioni organizzative, strumentistiche obsolete, sale operatorie dove il medico diventa esso stesso vittima di gravi carenze, tecnologia che da sola non migliora l’efficienza del reparto.”
“Oltre alla rapida approvazione della legge sul rischio clinico – ha affermato Cassi – occorrono quindi modifiche per quanto concerne la colpa professionale dei medici, che lascino al giudice penale la competenza dei soli casi più gravi, lasciando ai collegi di conciliazione ed ai tribunali civili la definizione del contenzioso con tempi rapidi per il risarcimento ai cittadini, come avviene negli altri Paesi europei.”
“Per questi motivi - ha concluso il Presidente della CIMO - occorre che si arrivi a breve ad una riforma del sistema giudiziario, che preveda anche l’abrogazione dell’obbligatorietà dell’azione penale: per questo ci batteremo da subito in ogni sede politica ed istituzionale per una riforma in favore certamente della salute del malato e della sua sicurezza ma anche di quella di chi è pagato per curarla.”
Dr. Riccardo Cassi
Presidente Nazionale
CIMO-ASMD
L’ARTICOLO 62 DEL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA E MODIFICHE APPORTATE ALLO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO MEDICO LEGALE.
22 12 2009 - 17:08:24 | articolo letto 184 volte
L’ARTICOLO 62 DEL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA E MODIFICHE APPORTATE ALLO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO MEDICO LEGALE. INTERVISTA AL DOTTOR GIANLUCA PICOZZI, VICE PRESIDENTE NAZIONALE DELL’AMAMI, SOCIETA’ PROMOTRICE DELLA MODIFICA
Dr. Enrico Guarino
Grazie all’alacre lavoro svolto dall’AMAMI Associazione Medici Accusati di Malpractice Ingiustamente, si è riusciti ad ottenere una sostanziale modifica all’articolo 62, ex art. 64, del Codice di Deontologia Medica. Infatti, questa modifica da finalmente il giusto valore alla scelta delle professionalità che devono affiancare il Magistrato per decodificare un episodio di ipotizzata malpractice. L’argomento è all’ordine del giorno anche nei DDL sulla responsabilità medica in discussione in Senato, sempre su suggerimento di AMAMI.
Abbiamo chiesto al segretario nazionale dell’AMAMI, dott. Gianluca Picozzi, di commentare l’articolo e mettere in evidenza gli elementi di novità.
In cosa consiste l’art. 62 ex art. 64 del codice di deontologia medica?
L’art. 62 del Codice di Deontologia Medica -ex art. 64 è parte del Titolo IV (rapporto con i colleghi) è il primo capitolo del CAPO IV da le indicazioni utili allo svolgimento di un incarico medico legale.
Quali sono le modifiche fondamentali apportate a questo articolo?
Le modifiche fondamentali sono tre:
1) Deve essere un’attività libera da condizionamento di ogni natura.
2) Bisogna essere competenti per accettare l’incarico, chiarendo che nei casi di “particolare complessita clinica e in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta
3) Riporta i casi in cui non è concessa l’assunzione dell’incarico
E quindi quali sono le novità apportate rispetto al codice deontologico precedente?
L’art. 62 pone dei limiti etici anche alle consulenze di parte: “La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti”.
In altre parole, è fondamentale il riconoscimento del limite della preparazione di ognuno di noi nei confronti di una specialità diversa da quella specificata e anche nell’ambito di una stessa specialità, in una branca diversa da quella più specificatamente esercitata, un riconoscimento essenziale per la tutela di una professionista il cui operato va valutato.
Va anche aggiunto che anche le indicazioni “modali” sulla perizia di parte sono tutt’altro che secondarie. Devo dire che, in qualità di consulente tecnico sia in ambito civile sia in ambito penale, ho visto applicata dai medici legali la parte che li riguarda di più, circa l’esigenza di un collega in associazione con specifiche competenze. Meno ho visto applicata la parte relativa alla consulenza di parte.
In conclusione, ritengo auspicabile che sia il legislatore a imporre la nomina di uno o più ulteriori consulenti in associazione, da un lato, e, dall’altro, a prevedere punizioni esemplari qualora le perizie non rispettino la verità scientifica acquisita.
ARRIVA LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
23 11 2009 - 20:23:32 | articolo letto 144 volte
ARRIVA LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Entro il 29 novembre tutti i professionisti, medici compresi, dovranno inviare la loro Posta Elettronica Certificata (Pec) ai propri ordini professionali di riferimento. La Pec sarà utilizzata per comunicare e spedire atti alla pubblica amministrazione, funziona come una qualsiasi casella di posta elettronica e permette di semplificare la burocrazia.
Dei 368 mila professionisti iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, solo una piccola percentuale ha già comunicato un indirizzo Pec al proprio organo provinciale.
Per accelerare il processo, la federazione ha selezionato alcuni gestori di mail per standardizzare i domini e identificarli con l'ordine territoriale di appartenenza. I problemi maggiori di cui si lamentano gli "scettici" del nuovo sistema sono la garanzia della privacy e le responsabilità in funzione del valore legale della notifica.