Statuto e Regolamento
Statuto
S.I.C.O.P.
“Società Italiana di Chirurgia nell’Ospedalità Privata”
Organizzazione non lucrativa a carattere scientifico fondata e registrata a Caserta il 27 febbraio 1999 (c/o Notaio Pasquale Liotti)
Statuto
TITOLO I - COSTITUZIONE SEDE DURATA SCOPI
ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE
L'Associazione è denominata Società Italiana di Chirurgia nell’Ospedalità Privata organizzazione non lucrativa in breve denominabile anche S.I.C.O.P..
ARTICOLO 2 = SEDE
La sede della Società è in Caserta alla via Roma n. 124, C.A.P. 81100 - tel. 0823/325033 - fax 0823/323617.
ARTICOLO 3 = DURATA
La durata della Società è a tempo indeterminato.
ARTICOLO 4 = SCOPI
Lo scopo è promuovere il progresso scientifico, culturale, assistenziale, tecnologico e organizzativo incentivando gli scambi di esperienze cliniche e sperimentali nel settore della medicina e della chirurgia, in particolare, sia generale che specialistica e delle scienze affini.
Nel perseguire i suddetti scopi, la Società rivolgerà l’attenzione specialmente alle attività svolte nell’ambito di strutture private o private convenzionate e/o accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale Italiano e dell'Europa Unita, mantenendo contatti scientifici con strutture ed Associazioni analoghe di altri Paesi.
La Società intende rappresentare i Chirurghi che lavorano in tali strutture.
Scopo precipuo della Società è la promozione e lo sviluppo di rapporti fra medici e strutture a livello europeo ed internazionale che agiscano nell’ambito della sanità privata.
La Società non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere scientifico nell'ambito delle attività mediche e chirurgiche in particolare.
Per il conseguimento degli scopi sociali la Società potrà avvalersi di commissioni tecnico-scientifiche elette dal Consiglio Direttivo che avranno lo scopo di promuovere ed incentivare la ricerca scientifica coordinando gruppi di lavoro su tematiche specifiche.
La Società non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.
La Società potrà avvalersi di personale proprio e/o di collaboratori esterni e potrà dotarsi di una struttura autonoma con disponibilità di locali, di servizi ed attrezzature tecnologiche multimediali.
TITOLO II - SOCI
ARTICOLO 5 = CATEGORIE DI SOCI
Il numero degli associati è illimitato.
Gli associati sono distinti nelle seguenti sei categorie, con pari diritti, delle quali si specificano le caratteristiche:
1) fondatori: i sottoscrittori, anche se per delega notarile, dell'atto;
2) ordinari: medici, biologi, tecnici e quanti svolgano le proprie attività nell'ambito della chirurgia sia generale che specialistica in strutture private o private convenzionate e/o accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale italiano o in strutture analoghe anche se in altri Paesi;
3) junior: hanno le stesse caratteristiche degli ordinari tranne: pagano il 50% delle quote di iscrizione, età inferiore ai 35 anni
4) onorari: personalità del mondo scientifico o imprenditoriale che, per meriti particolari, abbiano contribuito a porre in risalto le materie di cui la Società si occupa; non sono tenuti a versare quote associative;
5) corrispondenti: posseggono i requisiti dei soci ordinari, ma non sono tenuti a versare quote associative;
6) sostenitori: persone fisiche, società scientifiche o di capitale, enti morali, associazioni pubbliche o private che contribuiscono economicamente al mantenimento della Società, con quote "una tantum" e/o periodiche.
L'adesione alla Società comporta per ogni Socio maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Società.
ARTICOLO 6 = AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
L'ammissione avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di due associati.
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo; il nuovo Socio sarà quindi presentato all'Assemblea, che ratificherà gli ammissibili a giudizio unanime.
I soci Onorari e Corrispondenti vengono eletti all'unanimità dal Consiglio Direttivo e quindi presentati all'Assemblea per la ratifica.
Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
All'atto dell'ammissione il Socio, tranne se Onorario o Corrispondente, è tenuto a versare la quota associativa nella misura fissata di anno in anno dall'assemblea.
Il Socio sostenitore è tenuto a versare una quota associativa di entità libera e può versare successivamente ulteriori quote di entità libera.
ARTICOLO 7 = OBBLIGHI DEI SOCI
Ogni Socio è obbligato:
- all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società;
- a partecipare attivamente alla vita della Società;
- a mantenere un comportamento irreprensibile in seno alla Società.
ARTICOLO 8 = PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di Socio si perde:
- per decesso;
- per dimissioni;
- per esclusione.
ARTICOLO 9 = DIMISSIONI
Le dimissioni, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno, devono essere accettate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'assemblea.
ARTICOLO 10 = ESCLUSIONE
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che, in qualunque modo, danneggi, anche moralmente, la Società o fomenti dissidi o disordini tra gli associati, ovvero non adempia agli obblighi, di cui al presente statuto, assunti verso la Società.
L'esclusione può, inoltre, aver luogo per incompatibilità o indegnità ed in genere per ogni altro motivo ritenuto grave.
ARTICOLO 11 = IRRIPETIBILITÀ DEI CONTRIBUTI
Il Socio che, per qualunque motivo, cessa di appartenere alla Società, non ha diritto al rimborso dei contributi a qualsiasi titolo versati.
TITOLO III - PATRIMONIO
ARTICOLO 12 = COSTITUZIONE
Il patrimonio della Società, di cui è responsabile il Segretario-Tesoriere, è costituito:
- dalle quote associative;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà della Società;
- dalle erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
- dalle elargizioni e dai sussidi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- dagli eventuali altri contributi erogati dagli associati;
- dagli eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo della Società.
ARTICOLO 13 = ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Segretario-Tesoriere il rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale per l'anno precedente e quello preventivo del successivo esercizio che verrà votato dal Consiglio Direttivo e quindi dall'assemblea..
TITOLO IV - ASSEMBLEA
ARTICOLO 14 = CONVOCAZIONE
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale per l'anno precedente e quello preventivo per l'anno in corso, nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche.
L'assemblea deve essere inoltre convocata, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da un decimo degli associati.
La convocazione è fatta a mezzo posta, fax o altro strumento telematico ai singoli soci.
In essi devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione.
L'assemblea può essere convocata, anche fuori dalla sede della Società.
ARTICOLO 15 = DIRITTO DI VOTO
Tutti i soci in regola hanno diritto al voto.
Ciascun Socio in regola può esprimere due voti per delega scritta da parte di due soci deleganti in regola.
ARTICOLO 16 = COMPETENZE
L'assemblea delibera:
- sulla sede e gli argomenti del Congresso Nazionale e di altre riunioni scientifiche;
- sugli indirizzi e sulle direttive generali della Società;
- sul rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale per l'anno precedente ed il preventivo economico e finanziario per l'anno in corso. I bilanci devono restare depositati presso la sede della Società nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e qualora sia necessario dei Probiviri;
- sulla necessità di versare quote straordinarie;
- sull'entità delle quote annuali delle eventuali tasse di iscrizione;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sull'approvazione e modifica di un eventuale regolamento interno;
- sullo scioglimento della Società e sulla nomina dei liquidatori;
- su tutto quanto altro ad essa demandato dallo statuto;
- su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 17 = INTERVENTO E RAPPRESENTANZA
Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati.
Ogni Socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.
ARTICOLO 18 = PRESIDENZA
L'assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ed, in assenza anche di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea stessa.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori, da trascriversi nell'apposito libro se istituito, ovvero da conservare presso la sede della Società, a disposizione di qualunque interessato.
ARTICOLO 19 = DELIBERAZIONI
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
E' richiesta la presenza di almeno un quarto degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti per modificare l'atto costitutivo e lo statuto.
Occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per deliberare lo scioglimento della Società, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio.
TITOLO V - CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 20 = COMPOSIZIONE
La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri nominati dall'assemblea fra i soci in regola, è prevista la possibilità che nel Consiglio entrino fino a tre membri non italiani.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui vengano a mancare uno o più consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri, così eletti, rimangono in carica fino alla successiva assemblea.
Coordinatori regionali:
Per soddisfare le diverse esigenze periferiche regionali il Consiglio Direttivo della S.I.C.O.P. nominerà un Coordinatore Regionale per ciascuna regione d’Italia.
A sua volta ciascun Coordinatore si avvarrà di Consiglieri Regionali, fino al numero di sei costituendo il Consiglio Direttivo Regionale S.I.C.O.P.. I Consiglieri Regionali verranno eletti dall’Assemblea Regionale, fatta dei soci S.I.C.O.P. della regione in oggetto, che il Coordinatore convocherà all’uopo entro due mesi dalla sua nomina, e presiederà.
Coordinatore e Consiglieri regionali dureranno in carica quanto il Consiglio Direttivo e potranno essere rieletti.
Compiti del Consiglio Regionale sono: A) adattare le attività regionali S.I.C.O.P. alle singole realtà legislative, politiche e logistiche delle quali i Coordinatori potranno informare il Consiglio Direttivo Nazionale. B) sviluppare e promuovere territorialmente le attività scientifiche S.I.C.O.P.. C) promuovere rapporti con le istituzione locali.
Le deliberazioni di ciascun Consiglio Direttivo Regionale dovranno essere, nel rispetto delle autonomie locali, avallate dal Consiglio Direttivo Nazionale, al solo scopo di coordinarne le iniziative.
Il Consiglio Direttivo Regionale potrà organizzare riunioni scientifiche regionali in accordo con il Direttivo nazionale.
ARTICOLO 21 = PRESIDENZA
Il Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, che potrà essere non italiano, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed un Segretario-Tesoriere.
La segreteria-tesoreria ha sede nella sede della Società.
Il primo Consiglio Direttivo, che avrà i diritti e doveri enunciati nel precedente articolo, sarà eletto dall'Assemblea dei soci convocata dal decano dei soci fondatori della Società, che avrà le funzioni di presidente pro tempore.
ARTICOLO 22 = PRESIDENTE ONORARIO
L'assemblea degli associati, può nominare, su designazione del Consiglio Direttivo, un Presidente onorario.
Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo speciali incarichi di rappresentanza.
Il Presidente onorario partecipa "senza diritto di voto" all'assemblea degli associati ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 23 = RIUNIONI E DELIBERAZIONI
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il rendiconto preventivo o consuntivo.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dal Tesoriere.
ARTICOLO 24 = POTERI
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione e compila l'eventuale regolamento per il funzionamento della Società, la cui osservanza, dopo l'approvazione dell'assemblea, è obbligatoria per tutti gli associati.
ARTICOLO 25 = COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO-TESORIERE
La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Segretario-Tesoriere.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti e può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere ha il compito di curare sotto la propria responsabilità la contabilità della Società.
TITOLO VI - COLLEGIO DEI REVISORI
ARTICOLO 26 = COMPOSIZIONE
La gestione della Società è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da due membri, eletti annualmente dall'Assemblea degli associati.
I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
TITOLO VII - UTILI O AVANZI DI GESTIONE
ARTICOLO 27 = DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE
Alla Società è vietato di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
La Società ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO VIII - CONGRESSO NAZIONALE
ARTICOLO 28 = DATA
Il Congresso Nazionale avrà una cadenza annuale.
Tutto quanto riguarda la data e la periodicità è materia di discussione ed approvazione del Consiglio Direttivo le cui deliberazioni sono ratificate dall'Assemblea.
La data sarà 20 giorni prima o dopo la data del primo congresso.
ARTICOLO 29 = SEDE
La proposta della sede sarà fatta da un Socio o gruppo di soci al Consiglio Direttivo che la presenterà all'Assemblea due anni prima del suo svolgimento per la votazione
La sede dovrà essere scelta considerando una equa distribuzione geografica fra Nord, Centro, Isole e Sud Italia.
La sede potrà essere anche fuori Italia non più di un anno su tre.
ARTICOLO 30 = ARGOMENTI
Gli argomenti saranno discussi in assemblea insieme alla discussione della sede, su proposta orale o scritta di soci.
E' possibile che siano organizzati sotto l'egida della Società altri congressi o corsi in data e sede da stabilite all'unanimità dal Consiglio Direttivo, che non avranno la denominazione di congressi nazionali
TITOLO IX - SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 31 = SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento, per qualunque causa, della Società, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Società con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO X - CONTROVERSIE
ARTICOLO 32 = PROBIVIRI
Qualsiasi controversia, inerente o conseguente al presente atto ed ai rapporti che ne derivano, sarà deferita al giudizio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno inappellabilmente, secondo equità e senza formalità di procedura.
TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 33 = REGOLAMENTO INTERNO
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società può essere disciplinato da un regolamento interno, redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.
ARTICOLO 34 = GRATUITA' DELLE CARICHE
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ARTICOLO 32 = RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.