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L’ARTICOLO 62 DEL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA E MODIFICHE APPORTATE ALLO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO MEDICO LEGALE.
22 12 2009 - 17:08:24 | articolo letto 183 volte
L’ARTICOLO 62 DEL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA E MODIFICHE APPORTATE ALLO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO MEDICO LEGALE. INTERVISTA AL DOTTOR GIANLUCA PICOZZI, VICE PRESIDENTE NAZIONALE DELL’AMAMI, SOCIETA’ PROMOTRICE DELLA MODIFICA
Dr. Enrico Guarino
Grazie all’alacre lavoro svolto dall’AMAMI Associazione Medici Accusati di Malpractice Ingiustamente, si è riusciti ad ottenere una sostanziale modifica all’articolo 62, ex art. 64, del Codice di Deontologia Medica. Infatti, questa modifica da finalmente il giusto valore alla scelta delle professionalità che devono affiancare il Magistrato per decodificare un episodio di ipotizzata malpractice. L’argomento è all’ordine del giorno anche nei DDL sulla responsabilità medica in discussione in Senato, sempre su suggerimento di AMAMI.
Abbiamo chiesto al segretario nazionale dell’AMAMI, dott. Gianluca Picozzi, di commentare l’articolo e mettere in evidenza gli elementi di novità.
In cosa consiste l’art. 62 ex art. 64 del codice di deontologia medica?
L’art. 62 del Codice di Deontologia Medica -ex art. 64 è parte del Titolo IV (rapporto con i colleghi) è il primo capitolo del CAPO IV da le indicazioni utili allo svolgimento di un incarico medico legale.
Quali sono le modifiche fondamentali apportate a questo articolo?
Le modifiche fondamentali sono tre:
1) Deve essere un’attività libera da condizionamento di ogni natura.
2) Bisogna essere competenti per accettare l’incarico, chiarendo che nei casi di “particolare complessita clinica e in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta
3) Riporta i casi in cui non è concessa l’assunzione dell’incarico
E quindi quali sono le novità apportate rispetto al codice deontologico precedente?
L’art. 62 pone dei limiti etici anche alle consulenze di parte: “La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti”.
In altre parole, è fondamentale il riconoscimento del limite della preparazione di ognuno di noi nei confronti di una specialità diversa da quella specificata e anche nell’ambito di una stessa specialità, in una branca diversa da quella più specificatamente esercitata, un riconoscimento essenziale per la tutela di una professionista il cui operato va valutato.
Va anche aggiunto che anche le indicazioni “modali” sulla perizia di parte sono tutt’altro che secondarie. Devo dire che, in qualità di consulente tecnico sia in ambito civile sia in ambito penale, ho visto applicata dai medici legali la parte che li riguarda di più, circa l’esigenza di un collega in associazione con specifiche competenze. Meno ho visto applicata la parte relativa alla consulenza di parte.
In conclusione, ritengo auspicabile che sia il legislatore a imporre la nomina di uno o più ulteriori consulenti in associazione, da un lato, e, dall’altro, a prevedere punizioni esemplari qualora le perizie non rispettino la verità scientifica acquisita.


